Ricordo fin da piccolo, quando camminavo per le vie delle città, posizionate vicino ai campanelli e agli ingressi degli immobili queste strutture di forma geometrica al qual interno vi erano riportati alcuni nominativi ed i rispettivi titoli professionali. A prima vista appariva subito come un gigantesco biglietto da visita che inviava al passante che volgeva verso di esso lo sguardo il contenuto di tale informazione impressa nella mente. Emanava una sensazione di tipo rassicurante, sapendo che, in caso di bisogno, in quel luogo vi era la persona cercata.
Volgendo uno sguardo alla materia in ambito burocratico e passando ad un concetto di targa professionale più tecnico, esso può essere esaminato sotto più aspetti. Vediamone in seguito i principali.
In primis quello identificativo professionale per comunicare il proprio mestiere. Ai nostri giorni ve ne sono molteplici da poter scegliere, di differenti materiali, come l’ottone, il plexiglass o l’alluminio, accuratamente selezionati in base alla tipologia di attività, più tradizionaliste solitamente per le nostre professioni ordinistiche. A livello deontologico la dignità e il decoro suggeriscono implicitamente una comunicazione più sobria e distinta rispetto magari ad un’insegna luminosa a colori, forse più adatta ad un luogo di svago.
Un secondo aspetto può essere legato anche al concetto di pubblicità come uno dei metodi che il professionista usa per far conoscere il proprio domicilio. Se è vero che tale strumento interviene su un raggio di azione limitato, dovendo essere notato da passanti in quello specifico luogo, è bene comunque prestare attenzione ai materiali ed al contenuto. La normativa in materia, che verrà analizzata in seguito, ne disciplina le modalità ponendo delle limitazioni ad esso. Come mezzo di pubblicità dettagliata, ad esempio sul campo di specializzazione, vi sono altre forme pubblicitarie da poter utilizzare come magari un biglietto da visita od il sito internet.
Infine vi è anche un aspetto di tipo psicologico infatti non ci si sente realmente professionisti in proprio, a mio avviso, finché non si legge il proprio nominativo affisso alla parete esterna dell’ufficio. Seppur trattasi di un semplice gesto, esso responsabilizza il professionista, un po’ come quando si assume in proprio il rischio di assunzione di mandato professionale e non più per il tramite dell’ex dominus o dello Studio con il quale si collabora.
Per il professionista che intenda mettersi in proprio o fondare uno studio associato, giunge quindi il momento di conoscere le corrette modalità di affissione della targa professionale.
La normativa di riferimento si compone dei seguenti articoli: Art. 23 D. Lgs. 285/1992 in materia di “Nuovo Codice della Strada” il quale vieta il collocamento lungo le strade o in vista di esse di cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione…” La norma ha carattere generale. In riferimento all’affissione delle targhe professionali in sostanza ne richiede la previa autorizzazione, non generando tipicamente confusione con la segnaletica stradale. Nella compilazione della pratica, attraverso la piattaforma Impresainungiorno del Comune di riferimento, si deve certificare che, fra i vari parametri che saranno in seguito elencati, in caso di insegne luminose, questa ne rispetti quelli in riferimento alla Legge Regionale N.17 del 7 agosto 2019, in materia di inquinamento luminoso.
Vi sono poi gli arrt..47-59 del D.P.R. 495/92 in materia di regolamenti di attuazione del Codice della Strada, in particolare l’articolo 49, focalizzato sulle caratteristiche che devono possedere, recita: 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’art. 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell’art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per riassumere, essi dovranno essere realizzati in materiali non deperibili (già elencati ad inizio articolo), ben saldi alla parete ove collocati ed a una giusta altezza e di forma geometrica specifica con particolare attenzione all’uso del colore rosso, largamente utilizzato nella segnaletica stradale.
Art. 50, che regolamenta la luminosità di cartelli ed insegne: 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente l’autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Riguardo a tale norma, tipicamente le targhe professionali sono installate vicino a fonti luminose ma la maggior parte di esse, per quanto riguarda le professioni ordinistiche, non sono dotate di autonoma luminosità pertanto, qualora si scelga tal soluzione, bisogna fare attenzione a che l’intensità della luce non sia più elevata di quella necessaria ad esempio ad illuminare camere o zone comuni di casa. Si capisce bene che tale potenza luminosa non riguarda le targhe professionali ma più qualche cartellone pubblicitario.
Passando all’articolo 54, esso disciplina gli obblighi del titolare dell’autorizzazione: 1. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente competente ai sensi dell’articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall’articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Vi sono inoltre regolamenti comunali specifici, che variano da Comune a Comune. E’ quindi bene verificare presso le amministrazioni locali eventuali limitazioni aggiuntive.
Vi è poi l’articolo 49 D.Lgs. N.42/2004 “Testo Unico dei Beni Ambientali” che regolamenta le affissioni in edifici tutelati di particolare interesse storico-architettonico e che contiene tale divieto al primo comma : 1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
Infine vi è da annettere ai regolamenti in materia anche il D.Lgs. 507/93 agli artt. Da 1 a 24 in materia di revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
La compilazione della pratica, all’interno della piattaforma sopracitata, richiede il versamento dell’imposta di bollo, attualmente pari a 16,00€. Non sono previsti ulteriori oneri se la targa serve solo a comunicare la sede dove si svolge la professione rispettando tipicamente i limiti dimensionali al di sotto dei 5 metri quadri (Art.17 c.1-bis D. L.gs. n. 507/’93). A livello sanzionatorio, la mancata comunicazione dell’adempimento in oggetto, comporta sanzioni di natura amministrativa in materia di imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Non vi baleni nemmeno quindi l’idea di optare per l’apposizione della targa prima di aver concluso l’ter amministrativo-comunale. Vi sono colleghi che faranno gran fatica a dimenticare le poco simpatiche sanzioni recapitate e versate per una semplice leggerezza.
Veniamo dunque alla compilazione della pratica. Dopo la parte introduttiva, ove si inseriscono i dati anagrafici, l’oggetto della pratica, la comunicazione del domicilio elettronico dove ricevere le comunicazioni in merito allo stato di avanzamento e le varie dichiarazioni di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/200 (in materia di false dichiarazioni) e sulla privacy, comuni alla generalità delle pratiche telematiche e non, si giunge al punto focale del modello.
L’ubicazione della targa da indicare non comporta alcuna ulteriore autorizzazione se trattasi di edificio singolo di proprietà del professionista/studio associato. Maggiore accortezza richiede il caso dell’ubicazione della targa in condominio. E’ prassi in questi casi richiedere la preventiva autorizzazione all’amministratore al fine di non ledere il pari diritto altrui nelle ipotesi di targa di dimensioni eccessive o quando posta in prossimità di aree che limitino od ostacolino i condomini; inoltre è bene verificare che tuteli la stabilità e la sicurezza dell’edificio, non alterando, ove del caso, il decoro architettonico. Potrebbero inoltre esservi dei limiti di godimento su parti comuni, pertanto è bene verificare il regolamento condominiale prima di procedere alla compilazione della pratica. In caso di abusi, infatti, l’amministratore di condominio potrebbe chiederne la rimozione.
In casi di affitto di ufficio, si ricorda che il locatore ha pari facoltà col proprietario di godere delle parti comuni.
Le caratteristiche richieste da comunicare nella compilazione della pratica riguardano vari parametri della targa. Le misure distinte in lunghezza ed altezza in metri, la profondità espressa in metri quadri, il materiale della targa, i colori e se luminosa. In base all’Art.10 del Regolamento per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità o Propaganda e degli Altri Mezzi Pubblicitari sulle Strade e sulle Aree Pubbliche o di Uso Pubblico del Comune di Padova, per proporre un caso concreto, Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di cm. 30 x 20. Se le targhe devono essere inserite su portatarghe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di cm. 50 x 30.
Bisogna infine comunicare il contenuto all’interno di essa. Si ricorda che la targa, per essere esente da imposta, deve contiene il nome e cognome, luogo di esercizio e la professione del professionista ma non informazioni aggiuntive come i settori trattati od eventuali affiliazioni ad altri studi.
Non resta quindi che firmarla digitalmente ed inviarla al Comune di riferimento. Una volta protocollata la pratica, atteso il tempo tecnico prescritto, nel qual periodo si attendono eventuali comunicazioni dal Comune su ipotetiche integrazioni richieste o dinieghi nei permessi di affissione, l’iter burocratico si conclude e giunge infine il momento di munirsi di chiodi e martello.
Pubblicato sul numero 267 de Il Commercialista Veneto